AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) Capo I NORME IN MATERIA DI TRASPORTI LOCALI AEREI E FERROVIARI Art. 1. 1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, e' ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (a). A modifica di quanto disposto dall'articolo 9 della medesima legge 10 aprile 1981, n. 151 (a), a decorrere dal 1990, lo stanziamento annuale sara' gradualmente ridotto sulla base dei risultati acquisiti in applicazione dei principi e dei criteri di cui al comma 2 e parallelamente al risanamento delle gestioni di cui allo stesso comma 2. Con apposito provvedimento di riforma della legge 10 aprile 1981, n. 151(a), l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, sara' determinato secondo criteri che incentivino una corretta ed efficiente gestione dell'azienda con rispetto del carattere di socialita' del trasporto pubblico locale, nonche' del regolamento CEE n. 1191/69 (b) in ordine agli obblighi di servizio pubblico. 2. I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 (a), sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a criteri finalizzati al risanamento delle relative gestioni. A tale scopo le regioni determinano la ripartizione dei contributi statali loro assegnati sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (c), e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale. I criteri generali devono tener conto della domanda e dell'offerta sulle singole linee misurate rispettivamente in termini di passeggeri-chilometro e di vetture-chilometro, e della previsione di non concorrenzialita' tra servizi sovvenzionati dei bacini di traffico, definiti dalle regioni dopo avere elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. La scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza spetta alle regioni dopo aver definito il piano regionale dei trasporti e dei bacini di traffico. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, rivede obbligatoriamente le concessioni di linee di trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri di cui sopra. Ciascuna regione e' obbligata a definire entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i bacini di traffico dopo aver elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base prioritariamente dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. Qualora la regione dovesse risultare inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via sostitutiva, entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico. 3. Per l'anno 1989 il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (c) , e sentite le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale, determina entro il (( 15 aprile 1989 )) il rapporto minimo di copertura del costo standardizzato rispetto ai ricavi del traffico per le varie condizioni ambientali e socio-economiche omogenee, nonche' il coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle linee di trasporto pubblico locale sulla base delle elaborazioni predisposte per il conto nazionale dei trasporti di intesa con gli assessorati regionali ai trasporti, (( al fine di individuare sistemi alternativi di trasporto che, pur raggiungendo l'obiettivo di un maggiore contenimento dei costi, offrano, altresi', il servizio ai cittadini residenti in zone a domanda debole. )) Entro il (( 30 aprile 1989 )) le regioni stabiliscono, sentiti gli enti locali interessati, le tariffe minime per ogni tipo di servizio, distinte per zone ambientali e socio-economiche omogenee, nonche' le tariffe effettive delle linee di concessione regionale. Entro il (( 15 maggio 1989 )) i comuni, anche in mancanza delle disposizioni regionali di cui sopra, stabiliscono le tariffe effettive dei servizi di trasporto interni al loro territorio, fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale. Ogni disposizione statale e regionale, o delibera comunale, volta a stabilire, con separati provvedimenti, speciali facilitazioni tariffarie deve contestualmente provvedere a ripianare, con finanziamenti propri a carico dello Stato, della regione o del comune la minore entrata che ne risulta per le aziende interessate. Dette speciali agevolazioni possono avere decorrenza soltanto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro il 30 giugno 1989, per l'anno 1990, le facilitazioni tariffarie per le quali lo Stato, le regioni ed i comuni devono contestualmente provvedere, con finanziamenti propri, alla copertura della minore entrata che risulta per le aziende interessate. Per le disposizioni e le delibere vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il ripiano delle minori entrate che risultano per le aziende interessate avviene con decorrenza 1 gennaio 1989. L'amministrazione statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla emanazione delle relative disposizioni e delibere. 4. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura di eventuali disavanzi di gestione delle aziende a carico dei rispettivi bilanci, senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato. Parimenti, gli eventuali disavanzi di gestione delle imprese private concessionarie del servizio di trasporto pubblico, non coperti dai contributi di esercizio ne' dai ricavi del traffico, restano integralmente a carico dell'impresa, senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato. 5. Per il rapido raggiungimento delle finalita' di cui all'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (d), il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, promuove, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'accordo di programma con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (e), tra i comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'Ente ferrovie dello Stato. Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di inerzia o ritardo dei soggetti di cui al presente comma nella definizione e attuazione dell'accordo di programma, puo' provvedere, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 6. Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (d), e' elevato a due anni. 7. Al fine di favorire il coordinamento funzionale ed operativo dei trasporti ferroviari della Campania, ivi compresi i rami delle ferrovie statali di interesse regionale, in attesa della loro regionalizzazione, e per avviare un processo di accorpamento globale, le gestioni governative per la ferrovia Alifana e per la ferrovia Benevento-Napoli vengono accorpate in un'unica gestione. 7-bis. (( Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 )) (( dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 6 febbraio 1987, n. 18 (f), e' sostituito dal seguente: )) (( "1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della )) (( residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle )) (( aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli )) (( anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura )) (( con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile )) (( 1981, n. 151 (a), mediante la contrazione di mutui con la Cassa )) (( depositi e prestiti. L'annualita' di ammortamento dei mutui e' )) (( a carico degli enti locali. In caso di inerzia degli enti )) (( locali, si applicano le disposizioni relative all'intervento )) (( sostitutivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 59 della )) (( legge 10 febbraio 1953, n. 62 (g)". )) 7-ter. (( Il Ministero dei trasporti, al fine di promuovere )) (( il riassetto e la razionalizzazione delle strutture )) (( tecnico-amministrative della gestione governativa delle )) (( ferrovie Calabro-Lucane e di accelerare il risanamento tecnico )) (( ed economico previsto dall'articolo 86 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (h), e' )) (( autorizzato, per i servizi di trasporto assunti in gestione )) (( diretta con le leggi 23 dicembre 1963, n. 1855 (i), e 18 marzo )) (( 1968, n. 368 (l), a procedere allo scorporo dei servizi )) (( svolgentisi nel territorio della regione Calabria, ferma )) (( restando la gestione diretta da parte dello Stato con gli )) (( stessi criteri e modalita' di cui al secondo comma )) (( dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1963, n. 1855 (i). I )) (( criteri organizzativi di ripartizione tra le due aziende )) (( commissariali verranno definiti con apposito decreto del )) (( Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate. )) 7-quater. (( Ai servizi automobilistici esercitati dalle )) (( gestioni governative su affidamento regionale o di enti locali )) (( continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla )) (( legge 10 aprile 1981, n. 151 (a). )) 7-quinquies. (( Al fine di evitare un ulteriore )) (( indebitamento delle aziende di trasporto pubblico urbano )) (( ammesse ai benefici di cui al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. )) (( 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio )) (( 1987, n. 18 (f), relativi alla copertura dei disavanzi di )) (( gestione per gli anni dal 1982 al 1986, le regioni devono )) (( provvedere agli adempimenti di cui al decreto del Ministro del )) (( tesoro del 9 febbraio 1987 (m), pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 97 del 28 aprile 1987, e relative circolari )) (( esplicative, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla )) (( data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto. Fino alla liquidazione del credito connesso )) (( ai benefici sopra menzionati, sono sospese le procedure )) (( inerenti alle posizioni debitorie delle aziende di trasporto )) (( pubblico urbano citate per pagamenti dovuti all'amministrazione )) (( dello Stato a saldo e/o ad anticipazione di tributi e per )) (( quelli dovuti all'INPS o all'INAIL a saldo e/o ad anticipazione )) (( di contributi previdenziali. Detta sospensione opera comunque )) (( soltanto entro il limite dei crediti vantati dalle citate )) (( aziende di trasporto pubblico urbano, quali risultano dai )) (( bilanci consuntivi delle medesime relativi agli anni dal 1982 )) (( al 1986. ))
(a) Il testo degli articoli 6 e 9 della legge n. 151/1981 e' riportato in appendice. (b) Il regolamento CEE n. 1191/1969, adottato dal Consiglio il 26 giugno 1969 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 156 del 28 giugno 1969), riguarda l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nei settori dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. (c) Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario): "Art. 13. - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale". (d) Il testo dei commi 15 e 18 dell'art. 13 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "15. Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi e' autorizzata la spesa di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990". "18. Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a societa' cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici esercizi di trasporto, operatori privati, nonche' l'Ente ferrovie dello Stato'. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge". (e) Il testo dell'art. 7 della legge n. 64/1986 e' riportato in appendice. (f) Il testo dell'art. 2 del D.-L. n. 833/1986 (Misure urgenti per il settore dei trasporti locali), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: (( "Art. 2. - 1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura )) (( della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio )) (( delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi )) (( agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato )) (( copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 )) (( aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la )) (( Cassa depositi e prestiti. L'annualita' di ammortamento dei )) (( mutui e' a carico degli enti locali. In caso di inerzia degli )) (( enti locali, si applicano le disposizioni relative )) (( all'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma dell'art. 59 )) (( della legge 10 febbraio 1953, n. 62. )) 1- bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza". Il comma sostituito era cosi' formulato: "1. Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualita' di ammortamento dei mutui e' a carico degli enti locali". (g) Il testo dell'ultimo comma dell'art. 59 della legge n. 62/1953 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) e' il seguente: "I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le province, al comitato previsto dall'art. 55; per i comuni sono deferiti al comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'art. 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni". (h) Il testo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, riguardante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario, e' il seguente: "Art. 86. - E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. E' delegato alle regioni, con l'assenso delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti. E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna". (i) Il testo dell'art. 1 della legge n. 1855/1963 e' riportato in appendice. (l) La legge n. 368/1968 concerne: "Disposizioni per il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi". (m) Il D.M. 9 febbraio 1987 reca norme sulla determinazione delle procedure e dei criteri per l'assunzione, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, dei mutui per il finanziamento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locali relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 1: Il testo degli articoli 6 e 9 della legge n. 151/1981 (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e' il seguente: "Art. 6. - I contributi di esercizio, di cui all'art. 5, sono erogati dalla regione, sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e sono determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualita' del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto; b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verra' stabilita annualmente nel quadro di un programma triennale per le varie zone omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro di intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le tariffe, nonche' i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi-costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali; c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'art. 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9- bis del D.L. 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali". "Art. 9. - E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1. Il Fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. La legge finanziaria per il 1982 e per gli anni successivi indichera' l'ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonche' il maggior onere derivante dall'applicazione del terzo comma e la relativa copertura. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria). Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981 l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi', il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". Con riferimento alla nota (e) all'art. 1: Il testo dell'art. 7 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' il seguente: "Art. 7 (( (Accordo di programma) )) . - 1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalita' e il finanziamento stabilendo, altresi', i destinatari della gestione, che puo' essere affidata a consorzi a tal fine costituiti. 2. L'accordo prevede altresi' procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformita' e le intese di cui al citato art. 81, nonche' le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo. 4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento. 5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'art. 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3". Con riferimento alla nota (i) all'art. 1: (i) La legge n. 1855/1963 concerne: "Riscatto e gestione commissariale delle ferrovie calabro-lucane". Il testo del relativo art. 1 e' il seguente: "Art. 1 - E' approvato con efficacia dal 1 gennaio 1964, l'atto di diffida notificato il 25 settembre 1962 alla Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, Societa' per azioni, per il riscatto delle ferrovie calabro-lucane. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' autorizzato ad assumere, dalla predetta data, la gestione delle ferrovie calabro-lucane ed a provvedervi direttamente a mezzo di un commissario e un vice commissario, nominati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile fra i funzionari del Ministero (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) aventi la qualifica di direttore centrale. Per il periodo di espletamento dell'incarico i funzionari di cui al precedente comma saranno collocati nella posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3".