AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
 
                                Capo I
 
                 NORME IN MATERIA DI TRASPORTI LOCALI
                          AEREI E FERROVIARI
                               Art. 1.
 
  1.  Per  l'anno  1989,  l'ammontare  del Fondo nazionale trasporti,
parte esercizio, e' ridotto di lire  400  miliardi,  al  netto  delle
variazioni  da  determinare  ai  sensi dell'articolo 9 della legge 10
aprile 1981, n. 151 (a). A modifica di quanto disposto  dall'articolo
9  della  medesima  legge 10 aprile 1981, n. 151 (a), a decorrere dal
1990, lo stanziamento annuale sara' gradualmente ridotto  sulla  base
dei risultati acquisiti in applicazione dei principi e dei criteri di
cui al comma 2 e parallelamente al risanamento delle gestioni di  cui
allo  stesso  comma  2.  Con  apposito provvedimento di riforma della
legge 10 aprile 1981, n.  151(a),  l'ammontare  del  Fondo  nazionale
trasporti,  parte  esercizio,  sara'  determinato secondo criteri che
incentivino una corretta  ed  efficiente  gestione  dell'azienda  con
rispetto  del  carattere di socialita' del trasporto pubblico locale,
nonche' del regolamento CEE n. 1191/69 (b) in ordine agli obblighi di
servizio pubblico.
  2.  I  contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile 1981, n.
151 (a), sono erogati dalle regioni ad enti  ed  imprese  in  base  a
criteri  finalizzati  al  risanamento delle relative gestioni. A tale
scopo le regioni determinano la ripartizione dei  contributi  statali
loro  assegnati  sulla  base di una metodologia e di criteri generali
stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei  trasporti,  di
concerto   con   il  Ministro  del  tesoro,  sentite  la  commissione
consultiva interregionale di  cui  all'articolo  13  della  legge  16
maggio  1970,  n.  281 (c), e le organizzazioni rappresentative delle
aziende di trasporto pubblico locale. I criteri generali devono tener
conto  della  domanda  e  dell'offerta  sulle  singole linee misurate
rispettivamente   in   termini   di   passeggeri-chilometro   e    di
vetture-chilometro,  e  della previsione di non concorrenzialita' tra
servizi sovvenzionati dei bacini di traffico, definiti dalle  regioni
dopo  avere  elaborato  il  piano  regionale dei trasporti sulla base
dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea  servita.
La  scelta  del  servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza
spetta alle  regioni  dopo  aver  definito  il  piano  regionale  dei
trasporti  e  dei  bacini  di  traffico.  Il  Ministro dei trasporti,
d'intesa con le  regioni  interessate,  rivede  obbligatoriamente  le
concessioni  di  linee  di trasporto di persone di competenza statale
secondo i criteri di cui  sopra.  Ciascuna  regione  e'  obbligata  a
definire  entro  sette  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto i bacini di traffico dopo aver  elaborato  il  piano
regionale  dei  trasporti  sulla  base  prioritariamente dell'analisi
della domanda e dell'offerta per singola linea  servita.  Qualora  la
regione  dovesse  risultare  inadempiente,  il Ministro dei trasporti
provvede in via sostitutiva, entro  il  1989,  alla  definizione  del
piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico.
  3.  Per  l'anno 1989 il Ministro dei trasporti, con decreto emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (c) , e sentite le
organizzazioni rappresentative delle aziende  di  trasporto  pubblico
locale, determina entro il (( 15 aprile 1989 )) il rapporto minimo di
copertura del costo standardizzato rispetto ai  ricavi  del  traffico
per  le  varie  condizioni  ambientali  e  socio-economiche omogenee,
nonche' il coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione  o
il  mantenimento  delle linee di trasporto pubblico locale sulla base
delle elaborazioni predisposte per il conto nazionale  dei  trasporti
di  intesa  con gli assessorati regionali ai trasporti, (( al fine di
individuare sistemi alternativi di trasporto  che,  pur  raggiungendo
l'obiettivo di un maggiore contenimento dei costi, offrano, altresi',
il servizio ai cittadini residenti in zone a domanda debole. )) Entro
il  ((  30  aprile  1989 )) le regioni stabiliscono, sentiti gli enti
locali interessati, le tariffe minime  per  ogni  tipo  di  servizio,
distinte  per zone ambientali e socio-economiche omogenee, nonche' le
tariffe effettive delle linee di concessione regionale. Entro  il  ((
15  maggio  1989  ))  i  comuni, anche in mancanza delle disposizioni
regionali di cui sopra, stabiliscono le tariffe effettive dei servizi
di trasporto interni al loro territorio, fatte salve le competenze in
materia delle regioni a statuto speciale. Ogni disposizione statale e
regionale,  o  delibera  comunale,  volta  a  stabilire, con separati
provvedimenti, speciali facilitazioni tariffarie deve contestualmente
provvedere  a  ripianare,  con  finanziamenti  propri  a carico dello
Stato, della regione o del comune la minore entrata  che  ne  risulta
per le aziende interessate. Dette speciali agevolazioni possono avere
decorrenza soltanto dal 1  gennaio dell'anno successivo. Il  Ministro
dei  trasporti,  con  proprio decreto, stabilisce, entro il 30 giugno
1989, per l'anno 1990, le facilitazioni tariffarie per  le  quali  lo
Stato,  le regioni ed i comuni devono contestualmente provvedere, con
finanziamenti propri, alla copertura della minore entrata che risulta
per le aziende interessate. Per le disposizioni e le delibere vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il ripiano delle
minori  entrate  che risultano per le aziende interessate avviene con
decorrenza 1  gennaio 1989.  L'amministrazione statale,  regionale  o
comunale  provvede,  entro  il  31 maggio 1989, alla emanazione delle
relative disposizioni e delibere.
  4.  Gli  enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura di
eventuali disavanzi di gestione delle aziende a carico dei rispettivi
bilanci,  senza  possibilita'  di  rimborso  da  parte  dello  Stato.
Parimenti, gli eventuali disavanzi di gestione delle imprese  private
concessionarie  del  servizio  di trasporto pubblico, non coperti dai
contributi  di  esercizio  ne'  dai  ricavi  del  traffico,   restano
integralmente  a  carico dell'impresa, senza possibilita' di rimborso
da parte dello Stato.
  5.   Per   il   rapido   raggiungimento   delle  finalita'  di  cui
all'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 13, comma 15, della
legge  11  marzo  1988,  n.  67  (d),  il  Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri della marina  mercantile  e  per  i  problemi
delle  aree  urbane,  promuove,  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
un'accordo  di programma con le modalita' di cui all'articolo 7 della
legge 1  marzo 1986, n. 64 (e), tra i comuni di  Messina,  di  Reggio
Calabria,  di  Villa  S.  Giovanni  e  l'Ente  ferrovie  dello Stato.
Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto, nel caso di inerzia o
ritardo dei soggetti di cui al presente  comma  nella  definizione  e
attuazione   dell'accordo  di  programma,  puo'  provvedere,  in  via
sostitutiva,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  6.  Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto
locale, il termine di un anno di cui al  comma  18  dell'articolo  13
della legge 11 marzo 1988, n. 67 (d), e' elevato a due anni.
  7. Al fine di favorire il coordinamento funzionale ed operativo dei
trasporti ferroviari  della  Campania,  ivi  compresi  i  rami  delle
ferrovie  statali  di  interesse  regionale,  in  attesa  della  loro
regionalizzazione, e per avviare un processo di accorpamento globale,
le  gestioni  governative  per  la ferrovia Alifana e per la ferrovia
Benevento-Napoli vengono accorpate in un'unica gestione.
  7-bis. (( Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 9     ))
(( dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 6 febbraio 1987, n. 18 (f), e' sostituito dal seguente:   ))
(( "1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della      ))
(( residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle ))
(( aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli     ))
(( anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura ))
(( con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile    ))
(( 1981, n. 151 (a), mediante la contrazione di mutui con la Cassa ))
(( depositi e prestiti. L'annualita' di ammortamento dei mutui e'  ))
(( a carico degli enti locali. In caso di inerzia degli enti       ))
(( locali, si applicano le disposizioni relative all'intervento    ))
(( sostitutivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 59 della      ))
(( legge 10 febbraio 1953, n. 62 (g)".                             ))
  7-ter. (( Il Ministero dei trasporti, al fine di promuovere  ))
(( il riassetto e la razionalizzazione delle strutture             ))
(( tecnico-amministrative della gestione governativa delle         ))
(( ferrovie Calabro-Lucane e di accelerare il risanamento tecnico  ))
(( ed economico previsto dall'articolo 86 del decreto del          ))
(( Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (h), e'      ))
(( autorizzato, per i servizi di trasporto assunti in gestione     ))
(( diretta con le leggi 23 dicembre 1963, n. 1855 (i), e 18 marzo  ))
(( 1968, n. 368 (l), a procedere allo scorporo dei servizi         ))
(( svolgentisi nel territorio della regione Calabria, ferma        ))
(( restando la gestione diretta da parte dello Stato con gli       ))
(( stessi criteri e modalita' di cui al secondo comma              ))
(( dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1963, n. 1855 (i). I    ))
(( criteri organizzativi di ripartizione tra le due aziende        ))
(( commissariali verranno definiti con apposito decreto del        ))
(( Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.         ))
  7-quater. (( Ai servizi automobilistici esercitati dalle     ))
(( gestioni governative su affidamento regionale o di enti locali  ))
(( continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla      ))
(( legge 10 aprile 1981, n. 151 (a).                               ))
  7-quinquies. (( Al fine di evitare un ulteriore              ))
(( indebitamento delle aziende di trasporto pubblico urbano        ))
(( ammesse ai benefici di cui al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. ))
(( 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio      ))
(( 1987, n. 18 (f), relativi alla copertura dei disavanzi di       ))
(( gestione per gli anni dal 1982 al 1986, le regioni devono       ))
(( provvedere agli adempimenti di cui al decreto del Ministro del  ))
(( tesoro del 9 febbraio 1987 (m), pubblicato nella )) Gazzetta
Ufficiale (( n. 97 del 28 aprile 1987, e relative circolari        ))
(( esplicative, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla    ))
(( data di entrata in vigore della legge di conversione del        ))
(( presente decreto. Fino alla liquidazione del credito connesso   ))
(( ai benefici sopra menzionati, sono sospese le procedure         ))
(( inerenti alle posizioni debitorie delle aziende di trasporto    ))
(( pubblico urbano citate per pagamenti dovuti all'amministrazione ))
(( dello Stato a saldo e/o ad anticipazione di tributi e per       ))
(( quelli dovuti all'INPS o all'INAIL a saldo e/o ad anticipazione ))
(( di contributi previdenziali. Detta sospensione opera comunque   ))
(( soltanto entro il limite dei crediti vantati dalle citate       ))
(( aziende di trasporto pubblico urbano, quali risultano dai       ))
(( bilanci consuntivi delle medesime relativi agli anni dal 1982   ))
(( al 1986.                                                        ))
 
             (a)  Il  testo  degli  articoli  6  e  9  della legge n.
          151/1981 e' riportato in appendice.
             (b)  Il  regolamento  CEE  n.  1191/1969,  adottato  dal
          Consiglio il 26 giugno 1969 (e  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 156 del 28 giugno
          1969), riguarda l'azione degli Stati membri in  materia  di
          obblighi  inerenti  alla  nozione  di servizio pubblico nei
          settori dei trasporti per ferrovia, su  strada  e  per  via
          navigabile.
             (c)  Si  trascrive  il testo dell'art. 13 della legge 16
          maggio  1970,  n.   281   (Provvedimenti   finanziari   per
          l'attuazione delle regioni a statuto ordinario):
             "Art. 13. - I criteri di ripartizione tra le regioni dei
          fondi di cui  all'art.  12  sono  determinati  sentita  una
          commissione  interregionale  composta  dai presidenti delle
          giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".
             (d)  Il testo dei commi 15 e 18 dell'art. 13 della legge
          n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente:
             "15.  Per  la  realizzazione  di  nuovi  approdi e delle
          infrastrutture   necessarie   di   collegamento   per    la
          razionalizzazione   del  traghettamento  sullo  stretto  di
          Messina e per l'organizzazione di un sistema  integrato  di
          trasporti  e  di  servizi  e'  autorizzata  la spesa di 100
          miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990".
             "18.  Nell'ambito  del  programma di riorganizzazione di
          cui al comma 17, entro un anno dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge, l'Ente ferrovie dello Stato
          provvede alla revisione economica e gestionale delle  linee
          a  scarso  traffico e degli impianti di cui al quarto comma
          dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887,  al  fine
          del   recupero   e  ampliamento  dell'utenza  del  servizio
          ferroviario, anche attraverso la  cessione  delle  linee  e
          degli  impianti medesimi a societa' cui possono partecipare
          le regioni interessate,  gli  enti  locali,  gli  organismi
          gestori  delle  ferrovie  concesse,  le  imprese  esercenti
          pubblici esercizi di trasporto, operatori privati,  nonche'
          l'Ente   ferrovie   dello   Stato'.   Restano   sospese  le
          autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori  e  merci
          ancora  in  esercizio  alla data di entrata in vigore della
          presente legge".
             (e)  Il  testo  dell'art.  7  della  legge n. 64/1986 e'
          riportato in appendice.
             (f)  Il  testo dell'art. 2 del D.-L. n. 833/1986 (Misure
          urgenti  per  il  settore  dei  trasporti   locali),   come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
(( "Art. 2. - 1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura  ))
(( della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio ))
(( delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi    ))
(( agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato      ))
(( copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10     ))
(( aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la    ))
(( Cassa depositi e prestiti. L'annualita' di ammortamento dei     ))
(( mutui e' a carico degli enti locali. In caso di inerzia degli   ))
(( enti locali, si applicano le disposizioni relative              ))
(( all'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma dell'art. 59 ))
(( della legge 10 febbraio 1953, n. 62.                            ))
             1-  bis.  Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
          per il finanziamento, entro i limiti  ivi  previsti,  delle
          somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di
          trasporto costituite  in  forma  di  societa'  per  azioni,
          quando   l'ente   locale  riveste  la  posizione  di  unico
          azionista o di azionista di maggioranza".
             Il  comma  sostituito  era cosi' formulato: "1. Gli enti
          locali possono  provvedere  alla  copertura  della  residua
          quota  del  20  per  cento dei disavanzi di esercizio delle
          aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli
          anni  1982,  1983,  1984,  1985  e  1986 che non ha trovato
          copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10
          aprile  1981,  n. 151, mediante la contrazione di mutui con
          la Cassa depositi e prestiti. L'annualita' di  ammortamento
          dei mutui e' a carico degli enti locali".
             (g)  Il testo dell'ultimo comma dell'art. 59 della legge
          n.  62/1953  (Costituzione  e  funzionamento  degli  organi
          regionali)   e'   il  seguente:   "I  poteri  di  controllo
          sostitutivo  attribuiti  al   prefetto   ed   alla   giunta
          provinciale  amministrativa dalle disposizioni vigenti alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
          deferiti,  per  le province, al comitato previsto dall'art.
          55; per i comuni sono deferiti al comitato  stesso,  oppure
          alle  sezioni di cui all'art. 56 a seconda che siasi o meno
          provveduto alla costituzione di tali sezioni".
             (h)  Il  testo  dell'art.  86 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 616/1977, riguardante attuazione  della
          delega  di  cui  all'art.  1 della legge 22 luglio 1975, n.
          382, in materia di trasferimento e di  delega  di  funzioni
          amministrative statali alle regioni a statuto ordinario, e'
          il seguente:
             "Art.  86.  - E' delegato alle regioni l'esercizio delle
          funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie  in
          concessione,  anche  in gestione commissariale governativa,
          da effettuarsi  con  l'assenso  delle  regioni  interessate
          previo  il  risanamento  tecnico  ed economico a cura dello
          Stato.  E'  delegato  alle  regioni,  con  l'assenso  delle
          regioni    interessate,    l'esercizio    delle    funzioni
          amministrative in materia di linee  ferroviarie  secondarie
          gestite  dall'azienda  autonoma delle ferrovie dello Stato,
          dichiarate  non  piu'  utili  all'integrazione  della  rete
          primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.
             E'  delegato  alle  regioni  l'esercizio  delle funzioni
          relative alla sicurezza dei natanti addetti alle  linee  di
          navigazione interna".
             (i)  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 1855/1963 e'
          riportato in appendice.
             (l)  La legge n. 368/1968 concerne: "Disposizioni per il
          rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di
          trasporto  esercitati  per mezzo della gestione governativa
          delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi  integrativi".
             (m)   Il   D.M.   9   febbraio  1987  reca  norme  sulla
          determinazione  delle   procedure   e   dei   criteri   per
          l'assunzione,  ai  sensi  dell'art.  1  del D.L. 9 dicembre
          1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          febbraio  1987,  n.  18, dei mutui per il finanziamento dei
          disavanzi di esercizio  dei  servizi  di  trasporto  locali
          relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Il  testo  degli  articoli 6 e 9 della legge n. 151/1981
          (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione  e  il
          potenziamento  dei  trasporti  pubblici locali. Istituzione
          del  Fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei  disavanzi  di
          esercizio  e  per  gli  investimenti  nel  settore)  e'  il
          seguente:
             "Art. 6. - I contributi di esercizio, di cui all'art. 5,
          sono erogati  dalla  regione,  sulla  base  di  principi  e
          procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di
          conseguire l'equilibrio economico dei bilanci  dei  servizi
          di trasporto e sono determinati annualmente calcolando:
               a)  il costo economico standardizzato del servizio con
          riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente
          gestione,  distinto  per  categorie  e  modi di trasporto e
          tenuto conto, attraverso analisi comparate, della  qualita'
          del  servizio  offerto e delle condizioni ambientali in cui
          esso viene svolto;
               b)   i   ricavi   del   traffico   presunti  derivanti
          dall'applicazione  di  tariffe   minime   stabilite   dalla
          regione,  con  il  concorso  degli enti locali interessati.
          Detti  ricavi  debbono  coprire  il  costo  effettivo   del
          servizio   almeno   nella   misura   che  verra'  stabilita
          annualmente nel quadro di un  programma  triennale  per  le
          varie  zone  omogenee  del territorio nazionale con decreto
          del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
          tesoro    di   intesa   con   la   commissione   consultiva
          interregionale di cui all'art. 13  della  legge  16  maggio
          1970,  n.  281.   Le  tariffe,  nonche'  i provvedimenti di
          organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di
          idonee  misure  di  organizzazione  del  traffico,  debbono
          assicurare   annualmente   un   incremento   del   rapporto
          "ricavi-costi"  da  definirsi  a  livello regionale, tenuto
          conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per
          l'attuazione dei programmi aziendali;
               c)  l'ammontare  dei  contributi, entro i limiti dello
          stanziamento di cui all'art. 5, da erogare alle imprese  od
          esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per
          coprire  la  differenza  tra  costi  e  ricavi  come  sopra
          stabiliti.  L'erogazione  avviene  in  via preventiva sulla
          base delle percorrenze autorizzate ed effettuate  nell'anno
          precedente   con   successivo   conguaglio   in  base  alle
          percorrenze effettuate nell'anno a  cui  si  riferiscono  i
          contributi stessi.
             Le   eventuali  perdite  o  disavanzi  non  coperti  dai
          contributi  regionali  come  sopra  determinati  restano  a
          carico delle singole imprese od esercizi di trasporto.
             Gli  enti  locali  o  i  loro  consorzi  provvedono alla
          copertura dei disavanzi delle proprie aziende che  eccedano
          i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza
          possibilita' di rimborso da parte dello Stato,  sulla  base
          di  un  piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio
          di bilancio entro il termine  massimo  di  cinque  anni,  a
          decorrere  dall'esercizio  finanziario  successivo a quello
          dell'entrata in vigore della presente legge.
             La  verifica dello stato di attuazione del piano stesso,
          redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9- bis  del
          D.L.  17  gennaio  1977,  n.  2,  convertito  in legge, con
          modificazioni, dalla legge  17  marzo  1977,  n.  62,  deve
          essere effettuata mediante resoconti semestrali".
             "Art.  9.  -  E'  istituito,  a  partire  dall'esercizio
          finanziario 1982, presso  il  Ministero  dei  trasporti  un
          Fondo  nazionale  per il ripiano dei disavanzi di esercizio
          delle  aziende  di  trasporto  pubbliche  e   private   che
          esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
             Il  Fondo  viene dotato per il 1982 di un importo pari a
          quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle
          regioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  direttamente  o
          indirettamente, in favore delle aziende  di  cui  al  primo
          comma e per le finalita' ivi considerate.
             Per  il 1983 e per gli anni successivi la variazione del
          fondo sara' determinata, con  apposita  norma  da  inserire
          nella  legge finanziaria, anche in relazione all'incremento
          della  componente  prezzi  nella  variazione  del  prodotto
          interno  lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno
          precedente e  risultante  nella  relazione  generale  sulla
          situazione economica del Paese.
             La  legge  finanziaria  per  il  1982  e  per  gli  anni
          successivi indichera'  l'ammontare  del  fondo  di  cui  al
          secondo   comma,   nonche'   il   maggior  onere  derivante
          dall'applicazione del terzo comma e la relativa  copertura.
             A  partire  dall'anno  1982  le  erogazioni  spettanti a
          ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della  legge
          16  maggio 1970, n.  281, sono ridotte di un importo pari a
          quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti
          del secondo comma.
             Agli  effetti  di quanto previsto dal secondo comma, gli
          enti  locali  dovranno  evidenziare   i   loro   interventi
          finanziari  nella  certificazione  da produrre al Ministero
          dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n.  843
          (legge finanziaria).
             Le  regioni  comunicheranno  al Ministero dei trasporti,
          entro il  31  ottobre  1981  l'importo  degli  stanziamenti
          previsti  nei  bilanci  di previsione dell'anno finanziario
          1981 per le finalita' di cui al primo comma.
             Il  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio  decreto, di
          concerto con il Ministro  del  tesoro  e  d'intesa  con  la
          commissione  consultiva  interregionale  di cui all'art. 13
          della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di
          ripartizione  del  fondo  tra le regioni, comprese quelle a
          statuto speciale, sulla base della dimensione  dei  servizi
          effettuati  e delle caratteristiche del territorio su cui i
          servizi  stessi  si  svolgono,  nonche'   del   progressivo
          conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle
          aziende  come  previsto  dall'art.  6.  Il   Ministro   dei
          trasporti  provvede  altresi' alla effettiva corresponsione
          del fondo cosi' ripartito alle regioni.
             Le   regioni   a   loro  volta  assegnano  i  rispettivi
          finanziamenti agli enti o alle  aziende  di  trasporto  con
          riferimento a quanto disposto dall'art. 6.
             Sara'  sentito,  altresi',  il  parere della commissione
          consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16
          maggio  1970,  n.  281, sui programmi annuali di attuazione
          dei piani di risanamento tecnico-economico  delle  ferrovie
          in  concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.
          Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli
          di   bilancio  relativi  agli  interventi  a  favore  delle
          ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa
          legge,  sia  intervenuta  la  delega  alle  regioni  di cui
          all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616".
          Con riferimento alla nota (e) all'art. 1:
             Il  testo dell'art. 7 della legge n. 64/1986 (Disciplina
          organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno)  e'
          il seguente:
             "Art.  7  ((  (Accordo  di  programma) )) . - 1. Per gli
          interventi previsti nel programma triennale che richiedono,
          per   la  completa  attuazione,  l'iniziativa  integrata  e
          coordinata  di  regioni,  enti  locali  ed  altri  soggetti
          pubblici  e  amministrazioni  statali, anche ad ordinamento
          autonomo, il Ministro per gli interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno   e   i   soggetti  interessati  promuovono  la
          conclusione fra di essi di  un  accordo  di  programma  che
          attui   il   coordinamento   delle   azioni  di  rispettiva
          competenza  e,  fra  l'altro,  ne  determini  i  tempi,  le
          modalita'   e  il  finanziamento  stabilendo,  altresi',  i
          destinatari della gestione,  che  puo'  essere  affidata  a
          consorzi a tal fine costituiti.
             2.  L'accordo prevede altresi' procedimenti di arbitrato
          rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
             3. L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, previa delibera del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e  l'accordo  sono
          pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. L'accordo approvato  produce  gli  effetti  della
          intesa  di  cui  all'art.  81, terzo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.   616,
          determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione
          degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai
          partecipanti,  l'accertamento di conformita' e le intese di
          cui al citato art. 81, nonche' le concessioni edilizie.  La
          variazione  degli  strumenti  urbanistici e la sostituzione
          della  concessione  edilizia  non  si  producono  senza  il
          consenso  del  comune  interessato nel caso in cui esso non
          abbia aderito all'accordo.
             4.  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel
          Mezzogiorno  vigila  sulla   esecuzione   dell'accordo   di
          programma   e,   in   caso  di  inadempienza  dei  soggetti
          partecipanti  e  di  mancata  attuazione  delle   procedure
          sostitutive  di  cui  al  comma  2  del  presente articolo,
          promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.
             5.  Per gli accordi di programma relativi a progetti che
          riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale,  i
          compiti  del  Ministro  per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti  delle  regioni,
          d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni
          attribuite, rispettivamente, dall'art.  20  del  R.D.L.  15
          maggio  1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26
          febbraio  1948,  n.  2,  e   dall'art.   47   della   legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3".
          Con riferimento alla nota (i) all'art. 1:
             (i) La legge n. 1855/1963 concerne: "Riscatto e gestione
          commissariale delle ferrovie calabro-lucane". Il testo  del
          relativo art. 1 e' il seguente:
             "Art.  1  -  E'  approvato  con efficacia dal 1  gennaio
          1964, l'atto di diffida notificato  il  25  settembre  1962
          alla   Societa'   italiana   per   le  strade  ferrate  del
          Mediterraneo, Societa' per azioni, per  il  riscatto  delle
          ferrovie calabro-lucane.
             Il  Ministero  dei  trasporti  e dell'aviazione civile -
          Ispettorato generale  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti in concessione, e' autorizzato ad assumere, dalla
          predetta data, la gestione delle ferrovie calabro-lucane ed
          a  provvedervi  direttamente a mezzo di un commissario e un
          vice commissario, nominati dal Ministro per i  trasporti  e
          per  l'aviazione  civile  fra  i  funzionari  del Ministero
          (Ispettorato generale della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti  in concessione) aventi la qualifica di direttore
          centrale.
             Per   il   periodo   di   espletamento  dell'incarico  i
          funzionari di cui al  precedente  comma  saranno  collocati
          nella  posizione  di fuori ruolo, ai sensi dell'art. 58 del
          D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3".